Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende recuperare il lavoro svolto tanto nella XIV legislatura come nella XIII legislatura sul tema della nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica.
      Come noto, infatti, il dibattito sul tema in esame si è avviato già nella XIII legislatura, quando un primo testo di legge era stato approvato dal Senato della Repubblica il 25 gennaio 2001, senza tuttavia riuscire a completare il suo iter alla Camera dei deputati prima del rinnovo elettorale.
      Ripreso il dibattito nella successiva legislatura, la riforma della disciplina dell'informazione scientifica sul farmaco è stata oggetto di reiterati esami, ora in sede referente, ora addirittura in sede legislativa, da parte delle due Commissioni igiene e sanità del Senato della Repubblica e affari sociali della Camera dei deputati. Anche in questa circostanza, tuttavia, l'iter del provvedimento si è interrotto sul finire della legislatura quando ormai si era riusciti a formulare un testo tendenzialmente condiviso.
      È quindi nell'intento specifico di recuperare il prezioso lavoro svolto nelle due ultime legislature e nel tentativo di fornire una tempestiva risposta ai problemi ad oggi ancora irrisolti che con il presente progetto di legge si ripropone il testo che sul finire della passata legislatura era stato approvato in sede legislativa dalla XII Commissione della Camera dei deputati.
      Oggetto specifico della presente proposta di legge è infatti la disciplina della figura dell'informatore scientifico, alla luce di quanto già sancito dalle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,

 

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nonché della direttiva 2003/94/CE, nell'intento di specificare i distinti profili e doveri connessi all'attività in esame. In particolare, il tratto più innovativo della proposta di legge coincide con l'istituzione di un albo professionale al quale sono iscritti quanti possiedono i titoli richiesti dalla medesima proposta di legge.
      Tra i diversi profili del provvedimento, un problema che è stato oggetto di approfonditi dibattiti e di reiterate modifiche nel corso della navette svoltasi nella precedente legislatura è quello che concerne il vincolo dell'univocità che, ai sensi dell'articolo 3 della presente proposta di legge, caratterizzerebbe il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico del farmaco. Tale vincolo, presente nel primo testo approvato dalla Camera dei deputati, è stato eliminato in seconda lettura dal Senato della Repubblica perché ritenuto troppo gravoso per le imprese medio piccole che, per prodotti di nicchia, potrebbero convenientemente avvalersi di informatori che collaborino anche con altre aziende, ovviamente con riferimento a farmaci non concorrenti.
      In questa sede si ritiene tuttavia opportuno riproporre il requisito in esame non solo per aderenza all'ultimo testo elaborato dalla XII Commissione della Camera dei deputati, ma anche perché si ritiene che esso rappresenti un fondamentale strumento di garanzia della trasparenza dell'attività dell'informatore, particolarmente utile a contrastare il noto fenomeno del «comparaggio» tra medico e informatore o casa farmaceutica per la prescrizione del farmaco anche al di fuori delle effettive esigenze terapeutiche.
      Alla luce di queste considerazioni, si auspica che la proposta di legge in esame possa vedere concluso in tempi rapidi il suo iter parlamentare e possa incontrare un ampio favore da parte di tutte le parti politiche rappresentate in questa Assemblea.
 

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